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Canone RAI

La Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n.208, pubblicata in G.U. 30/12/2015), ha introdotto modifiche per il pagamento del canone Rai , di seguito sono elencati i principali aspetti.

Chi deve pagare il Canone Rai

Il canone di abbonamento TV dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

A tale scopo le società di vendita di energia elettrica, alla conclusione dei nuovi contratti di fornitura, dovranno acquisire la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica del luogo di fornitura, e il cliente dovrà poi comunicare ogni successiva variazione.

Come si paga il Canone Rai

Il canone si paga direttamente nella bolletta di energia elettrica, l’addebito sarà indicato con la voce “Canone Rai” che indica l'importo relativo alle rate già maturate e i mesi a cui si riferiscono.

L’addebito non sarà imponibile ai fini fiscali quindi sul canone non verranno applicate ulteriori tasse.

L’importo è di 90,00 € suddiviso in 10 rate mensili, le quali si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da Gennaio ad Ottobre, pertanto nel caso di fatturazione bimestrale le 10 rate verranno incluse nelle prime 5 bollette dell’anno, con l’addebito di 18,00 €/bolletta.

Quando non si è tenuti al pagamento del Canone Rai

Non si è tenuti a pagare il canone Rai nei seguenti casi:
  • Non si ha la televisione: I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, Uff. di Torino 1 S.A.T.. Tale dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui è presentata. 
  • Per le seconde case: Il titolare di un contratto di fornitura per una seconda casa, che è esente dal pagamento, oppure paga (lui direttamente o un componente della sua famiglia anagrafica) il canone presso l’abitazione principale, non è tenuto a pagare il canone e non gli verrà addebitato sulle utenze di tali abitazioni.
  • Esenzione per limite di reddito ed età: –  I contribuenti con  età non inferiore ai 75 anni e reddito annuo non superiore 6.713,00 € (reddito proprio e del coniuge e non convivenza con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio).

Mancato pagamento e sanzioni

In caso di mancato pagamento totale o parziale della bolletta per la parte relativa ai consumi elettrici, Sentra Energia provvederà ad inviare solleciti al cliente con le modalità normalmente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti saranno applicati dall’Agenzia delle Entrate. Qualora entro l’anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, saranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

Il mancato pagamento del canone potrà essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti dovranno corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619,00 € per ogni annualità evasa.

Rimborsi

Nel caso in cui il canone addebitato non sia dovuto, il cliente ha la possibilità di chiedere il rimborso del pagamento del canone l’ Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare dei controlli, darà indicazioni per procedere al rimborso. Quest'ultimo viene erogato dall'impresa elettrica che ha il contratto di fornitura attivo con il cliente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate comunica l'accredito da effettuare.

Link e Contatti

Agenzia delle Entrate

Numero verde di assistenza ai contribuenti 848.800.444 (tariffa urbana) – 0696668907 (da cellulare)  +39 0696668933 (da estero)
Sito Web – Sezione Canone Rai
Modelli Dichiarazione Sostituviva – Esenzione
Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva – Esenzione

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Numero verde per informazioni canone rai 800.93.83.62 –  (+39 0687408198 da estero)
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